mercoledì 26 agosto 2020

Il Principio di Precauzione: Dal Cambiamento Climatico al Coronavirus

Nota: questo post non nega l'esistenza del coronavirus né il fatto che abbia fatto delle vittime. Commenti che fanno uso del termine "negazionismo" saranno automaticamente cassati

Qui di seguito, un commento di Olga Milanese sulla questione del "Principio di Precauzione." Queste considerazioni sono importanti per tutto quello che ha a che vedere con i vari disastri che ci stanno arrivando addosso, dal coronavirus al cambiamento climatico. In effetti, sembrerebbe che stiamo facendo decisamente troppo poco per certe cose che potrebbero distruggerci tutti quanti (tipo il cambiamento climatico), e troppo per certe cose delle quali si poteva fare benissimo a meno (tipo, per esempio i "dispositivi anti-abbandono" nei sedili per bambini). Qui Olga Milanese fa correttamente notare che con il principio di precauzione si può esagerare e soprattutto che farlo diventare "principio di massima precauzione," come si è fatto recentemente per il coronavirus,  è un aberrazione che porta a ogni sorta di esagerazioni e quindi rischia di fare più danni di quelli che si proponeva di prevenire.

 

Di Olga Milanese

Il PRINCIPIO DI MASSIMA PRECAUZIONE non è ciò che sembra!

Innanzitutto non esiste un principio di "massima" precauzione,
ma di precauzione... e basta!

La differenza è fondamentale.

Questo principio contempla la necessità di adottare misure di tutela e di prevenzione anche quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo, ma sussista un dubbio SCIENTIFICAMENTE ATTENDIBILE che possa esserlo. Il che significa che legislatore e la P.A., nell' esercizio dei propri poteri discrezionali, debbono agire cautelativamente allorquando si è in presenza di un rischio potenziale. In questi casi, si parla di "discrezionalità tecnica", poiché le scelte vengono operate all'esito di una valutazione basata sulle cognizioni e sui mezzi forniti dalle varie scienze. Anche nella concezione comunitaria l'azione precauzionale è "giustificata solo quando vi sia stata l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi (rischio) sulla base di dati scientifici, seri, oggettivi e disponibili, nonché di un ragionamento rigorosamente logico e, tuttavia, permanga un’ampia incertezza scientifica sulla “portata” del suddetto rischio".

È, quindi, vero che il principio di precauzione opera laddove manchi una sicurezza scientifica sul danno e allorquando il ritardo di interventi potrebbe comportare un aggravamento del potenziale danno, ma è altrettando vero che la sua affermazione NON può tradursi nella possibilità di dar ascolto e seguito ad ogni tipo di timore o paura, e ciò per molteplici motivi. In primis, proprio perché va considerato che le misure precauzionali NON vengono adottate, per loro natura, sul presupposto di certezze assolute, ma in ragione di ipotesi e probabilità (benché studiate). In secundis, per la non meno rilevante considerazione che le menzionate misure sono destinate a comportare un sacrificio certo, attuale o futuro, spesso elevato, di altri valori, diritti o principi.

Per ovviare a questo conflitto immanente si deve ricorrere ad un bilanciamento di interessi che si traduce nella necessità (id est obbligo) di PROPORZIONE tra il grado di probabilità e di gravità dei rischi ed il grado di incisività delle precauzioni che si intendono adottare sulle libertà o diritti antagonisti. Già questo dovrebbe far comprendere perché un piano precauzionale che contempli l'annullamento di una qualsisi attività (scuola, lavoro, salute nel senso ampio del termine, ecc.) in ragione di un pericolo non immediato e non fondato su una radicata CERTEZZA scientifica, è destinato a violare i presupposti applicativi della stessa precauzionalità.

Ma non è tutto! Il mancato rispetto della proporzione e del bilanciamento di interessi determina una lesione del principio di RAGIONEVOLEZZA, per il quale l'azione pubblica DEVE osservare dei canoni di RAZIONALITÀ OPERATIVA ed EVITARE DECISIONI ARBITRARIE ED IRRAZIONALI.
 
Tale ultimo principio è di primaria rilevanza nella gestione democratica di un Paese, poiché in esso confluiscono i valori di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa, tanto che la sua violazione configura il vizio di ECCESSO DI POTERE!

Volendo essere meno tecnici potremmo dire che un conto è stabilire la necessità di adottare una serie di precauzioni nel maneggiare un ordigno sconosciuto di cui, scientificamente, ignoriamo la potenza e la nocività, tutt'altro conto è decidere di non voler neanche provare a disinnescare l'ordigno o metterlo in sicurezza, scegliendo di paralizzare la vita di una intera comunità per evitare il rischio che qualcuno vi si possa, per avventura, avvicinare.

La prima condotta costiuisce la corretta applicazione del principio di precauzione, per come inteso dal nostro ordinamento e nel diritto dell'UE; la seconda è un'arbitraria distorsione di quel principio, originata da un solo maledetto insidioso aggettivo ("massima") buttato lì accanto alla parola precauzione, ad inizio pandemia, per legittimare la negazione del diritto all'istruzione, del diritto al lavoro, del diritto ad una giusta retribuzione, del diritto all'eguaglianza sociale, del diritto ad una sanità fatta di cure ed assistenza a 360°, in sintesi, del diritto alla tutela della dignità dell'uomo, in ogni ambito in cui si svolge la sua personalità.

Una sola parola, tirata fuori dal cassetto della politica, ha operato la "mutazione" di un principio sorto per garantire i cittadini in un pretesto per liberare gli amministratori dello Stato dall'onere di studiare soluzioni ponderate, ma soprattutto dal peso delle responsabilità di una qualsivoglia decisione o scelta.


Olga Milanese è avvocato civilista. Si occupa principalmente di aspetti legati alla tutela dei diritti in ambito imprenditoriale, familiare e in relazione alla responsabilità medica e professionale, come pure il tema della tutela dei diritti umani