mercoledì 22 dicembre 2010

Come NON applicare il principio di precauzione, ovvero: come affondare il Titanic

 Il capitano del "Titanic" non ha applicato correttamente il principio di precauzione


Vi segnalo un post molto interessante di Terenzio Longobardi sul blog di ASPO-Italia. Non è strettamente correlato a questioni climatiche, ma all' "Effetto Cassandra", ovvero all'ignorare gli avvertimenti, si.

Il post è a proposito di una recente sentenza dove il giudice ha assolto gli amministratori accusati di non aver attuato misure contro l'inquinamento di polveri sottili sulla base di una "sentenza dubitativa". Dice in sostanza il giudice che

..... l’inquinamento da PM10 da intendersi in questa sede come il superamento dei limiti posti dalle norme comunitarie …, per i consulenti del PM è conseguenza delle omissioni e/o comunque della condotta degli imputati, mentre per quelli delle difese è conseguenza esclusiva, o del tutto prevalente di fattori ambientali non governabili) non potrebbe che scaturire la doverosa assoluzione degli imputati, preso atto della insanabile divergenza delle tesi e conclusioni sull’argomento, in un ambito peraltro di pari dignità scientifica.

Insomma, il giudice ritiene che nel dubbio - ovvero in presenza di opinioni contrastanti, si debbano "doverosamente assolvere" gli imputati.

Qui, il giudice va ben oltre il suo compito e le sue competenze nel giudicare di "pari dignità scientifica" le due diverse opinioni, soprattutto tenendo conto che la Commissione Europea aveva stabilito dei limiti ben precisi. Ma l'errore clamoroso a mio parere (e anche quello di Terenzio Longobardi) e che, se è vero che nel dubbio sulla colpevolezza si deve assolvere un imputato, è altrettanto vero che esiste un principio di precauzione che vuole che nel dubbio si debbano prendere dei provvedimenti per scongiurare possibili danni

Ne consegue che il capitano del Titanic ha fatto bene a proseguire a tutta forza in avanti dato che non era certo che ci fosse un icerberg, là davanti.




Ecco la parte iniziale dell'articolo di Longobardi. L'articolo completo è sul sito di ASPO-Italia




La peste o le polveri sottili

Di Terenzio Longobardi


Qualche settimana fa ho informato i lettori, sinteticamente, del pronunciamento in prima istanza del Tribunale di Firenze in merito a una denuncia del Codacons nei confronti degli amministratori regionali e dei comuni dell’area fiorentina, per non aver attuato misure efficaci contro l’inquinamento da polveri sottili e biossido di azoto, registrato dalle centraline di misurazione negli anni passati.


Si tratta di una sentenza importante e per molti versi sconcertante, che rischia di condizionare pesantemente nei prossimi anni le politiche volte a ridurre l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane e per questo ritengo opportuno entrare maggiormente nel merito delle motivazioni che hanno portato all’assoluzione con formula piena degli amministratori.


Premetto subito che sono un ingegnere e non un giurista, quindi non ho le competenze adeguate per valutare in punta di diritto le conclusioni dei magistrati. L’interpretazione delle norme, specie in Italia, è un esercizio molto complesso e raffinato che a volte contrasta e collide con il buon senso, quindi cercherò solo di evidenziare alcune incongruenze sul piano logico contenute a mio parere nella sentenza.


Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria ha descritto gli innumerevoli studi epidemiologici nazionali ed internazionali che dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio lo stretto legame esistente tra i livelli di polveri sottili, biossido di azoto e i casi di morbosità e mortalità nei centri urbani, cioè l’aumento delle patologie, dei ricoveri e dei decessi derivanti da un esposizione prolungata agli inquinanti. Ha poi evidenziato come le stesse conclusioni siano contenute nel Piano Sanitario Nazionale.


Ebbene, il giudice ha sminuito sul piano legale questi aspetti, affermando che tali conclusioni erano divergenti “non solo sulle cause ma anche sulle soluzioni” rispetto a quelle dei consulenti scientifici della difesa. Tali considerazioni potrebbero condurre, afferma la sentenza, “se portate alle estreme conseguenze giuridiche, all’immediato esaurimento di buona parte del processo, poiché da valutazioni scientifiche divergenti, seppure astrattamente valide (nel senso che l’inquinamento da PM10 da intendersi in questa sede come il superamento dei limiti posti dalle norme comunitarie …, per i consulenti del PM è conseguenza delle omissioni e/o comunque della condotta degli imputati, mentre per quelli delle difese è conseguenza esclusiva, o del tutto prevalente di fattori ambientali non governabili) non potrebbe che scaturire la doverosa assoluzione degli imputati, preso atto della insanabile divergenza delle tesi e conclusioni sull’argomento, in un ambito peraltro di pari dignità scientifica.”


L’errore logico di questa impostazione è secondo me quello di confondere il metodo di valutazione giudiziario con quello scientifico. In caso di dubbio sulla colpevolezza, in giurisprudenza si propende per l’assoluzione, cioè per la tesi difensiva. Il metodo scientifico invece, nelle situazioni controverse, procede nel senso indicato dalla maggioranza della comunità scientifica. E’ il caso ad esempio dei cambiamenti climatici, dove una esigua minoranza di scienziati in disaccordo sull’origine antropica dei cambiamenti non ha condizionato le nazioni ad assumere le conclusioni contrarie degli scienziati dell’IPCC, o come nel caso della presunta origine abiotica del petrolio asserita da pochi scienziati, che non ha scalfito il dato consolidato sul piano scientifico dell’origine biologica.

Anche nel settore dell’inquinamento da polveri sottili, la comunità scientifica internazionale (in particolare rappresentata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità) è concorde in maggioranza sulle origini, sui danni causati e sui rimedi al problema e a tali studi fanno espresso riferimento le normative comunitarie e nazionali che impongono limiti ai livelli di inquinanti presenti nell’atmosfera. La motivazione del giudice fiorentino, appare pertanto come una impropria invasione nel campo di competenza del legislatore, quando mette in discussione le basi scientifiche stesse della produzione normativa in materia.

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